Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7111 del 17 giugno 1988

ECLI:IT:CASS:1988:7111PEN

Massima

Massima ufficiale
Il medico convenzionato con un istituto di assistenza e previdenza - nella specie inadel - e` pubblico ufficiale; egli, infatti, non puo` essere considerato libero esercente la professione sanitaria, poiche` la convenzione comporta l'attribuzione di pubbliche funzioni, anche se il rapporto di lavoro resta nella sfera del diritto privato. pero` la prescrizione sanitaria o la ricetta, formate dallo stesso, non sono atti pubblici, ma hanno natura di certificato, ne` le stesse valgono a costituire diritti e obblighi, ma hanno funzione ricognitiva del diritto dell'assistito, poiche` si traducono in dichiarazioni di verita` o di scienza. pertanto, la falsita` ideologica commessa nelle dette ricette o prescrizioni deve essere ricompresa nell'ipotesi delittuosa di cui all'art.   480 c. p.

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