Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8547 del 3 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:8547PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per gli scarichi in pubbliche fognature, che provengano da insediamenti civili, deve essere esclusa la necessità di qualsiasi autorizzazione, come risulta dal tenore del primo comma dell'art. 14 legge 10 maggio 1976, n. 319, il quale dispone che "gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura".

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