ECLI:IT:CASS:2002:21530PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 11.7.00 il Tribunale di Lecce dichiarava S. F. responsabile di violenza privata e di 2 episodi di minaccia grave ai danni di C. L.; con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Con decisione 6.7.01 la Corte di appello riduceva l'inflitta sanzione: avverso tale ultima pronuncia ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato negli infradescritti termini.
1 - Nullità della sentenza in quanto basata sulle dichiarazioni accusatorie della parte offesa le quali erano inutilizzabili perché acquisite in violazione dell'art. 499 c.p.p.
In particolare si è dedotto che l'esame di detta parte si era svolto chiedendo alla teste semplice conferma sulle varie circostanze contenute nella querela che all'uopo era stata letta dal giudice, il tutto in violazione dell'art. 499 c. 3 c.p.p. che pone il divieto di domande suggestive.
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