Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 15625 del 2005

ECLI:IT:TARNA:2005:15625SENT

Massima

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L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo illegittimo per mancata comunicazione di avvio del procedimento, disposto dall'amministrazione stessa, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione proposto dal destinatario del provvedimento, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della "soccombenza virtuale". L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, costituisce un principio generale di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa del destinatario del provvedimento, la cui violazione comporta l'illegittimità dell'atto adottato. L'annullamento in autotutela del provvedimento illegittimo, disposto dall'amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione, in quanto soddisfa pienamente l'interesse del ricorrente. In tale ipotesi, il principio della "soccombenza virtuale" impone la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali, in considerazione del riconoscimento da parte dell'ente della illegittimità del provvedimento impugnato. Tale principio si applica anche quando l'annullamento in autotutela intervenga successivamente all'instaurazione del giudizio di impugnazione, in quanto l'illegittimità del provvedimento risulta comunque accertata nel corso del giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, composto dai Signori Magistrati:- Dr. ((omissis)) - Presidente;- Dr. ((omissis)) – Giudice;- Dr. ((omissis)) – Giudice relatore estensoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 5216/05 R.G. proposto da ((omissis)) elettivamente domiciliato in Napoli, via del Rione Sirignano n. 6 presso lo studio dell'avv. ((omissis)) che lo rappresenta e difende nel presente giudizioCONTROCOMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizioper l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 231 del 09/06/05 con cui il Comune di Avellino ha dichiarato ((omissis)) decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di proprietà dello I.A.C.P. sito in Avellino, Rione Mazzini Ovest n. 13 ed ha ordinato al predetto di procedere allo sgombero dell'alloggio entro trenta giorni dalla notifica dell'atto; Visti gl…

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