Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1093 del 29 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:1093PEN

Massima

Massima ufficiale
La riduzione di pena per la liberazione anticipata non puo` essere concessa al condannato gia` ammesso alla liberazione condizionale neanche al fine limitativo di far cessare in anticipo la misura di sicurezza della liberta` vigilata, trattandosi di un mezzo che presuppone uno stato di detenzione ancora in atto.  Cio` anche se l`interessato chieda, ai sensi dell`art. 30 legge 10 ottobre 1986 n. 663 l`integrazione della liberazione anticipata della quale abbia gia` beneficiato.   conforme: [p81\00412] [p78\02265] [p77\00211]

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