Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4826 del 22 aprile 1992

ECLI:IT:CASS:1992:4826CIV

Massima

Massima ufficiale
I rappresentanti di lista rientrano fra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ai quali l`art. 119 del t.u. n. 361 del 1957, sull`elezione dei membri del Parlamento, riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite, atteso che al termine "chiamati" deve attribuirsi il significato di "scelti" e che anche i rappresentanti, ancorche` la relativa attivita` non sia obbligatoria, adempiono funzioni elettorali, tanto da essere inclusi nella categoria dei pubblici ufficiali a norma dell`art. 40 dello stesso t.u., contribuendo a garantire la regolarita` delle operazioni elettorali e, quindi, alla realizzazione di un interesse pubblico (art. 49 Cost.), mentre ai fini della negazione del suindicato diritto e` irrilevante ogni accenno al finanziamento dei partiti.    conforme: Sen 20/10/1990 10212 sez L Civ Sen 17/10/1990 10115 sez L Civ

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