Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23853 del 8 giugno 2016

ECLI:IT:CASS:2016:23853PEN

Massima

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Il terzo coinvolto nella procedura di confisca di beni a soggetti sottoposti a misura di prevenzione, in quanto portatore di interessi civilistici, deve stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, a differenza dell'imputato o del proposto alla misura di prevenzione che possono stare in giudizio personalmente, avendo solo la necessità di munirsi di un difensore che li rappresenti ex lege e che è titolare del diritto di impugnazione per il solo fatto di rivestire tale qualità, senza necessità di procura speciale. Pertanto, il mandato conferito dal terzo al difensore non può essere apprezzato come procura speciale, mancando ogni indicazione al riguardo, in quanto la procura speciale conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia lo jus postulandi, attribuendo il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento necessari allo svolgimento dell'azione civile, rispondendo a un'esigenza prevalentemente pubblicistica. L'intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal terzo preclude alla Corte di Cassazione lo scrutinio delle doglianze avanzate sul merito della confisca disposta sui beni nella sua titolarità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende.

Sentenza completa

sul ricorso proposto da:
(OMISSIS);
avverso il decreto n. 11/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Filippi Paola, che ha chiesto il ricorso non dichiararsi (Ndr: testo originale non comprensibile).
RILEVATO IN FATTO
1. Con decreto del 10 ottobre 2014, la corte d'appello di Milano respingeva il ricorso presentato da (OMISSIS), nonche' da (OMISSIS) e (OMISSIS), terze interessate, contro il decreto emesso il 6 novembre 2013 dal tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, con cui era stata disposta la confisca dell'alloggio di (OMISSIS) e dei gioielli ed orologi sequestrati al suo interno. Rilevava la corte che (OMISSIS), formale intestataria dell'immobile, era pacificamente prestanome della sorella (OMISSIS), moglie del (OMISSIS), soggetto priva di redditi idonei a giustificare acquisti immobiliari (sono menzionati due ulter…

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