Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 22560 del 24 maggio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:22560PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. "patteggiamento") è inammissibile qualora si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., come la prescrizione del reato. Ciò in quanto l'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, limita l'impugnabilità di tali sentenze ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La maturata prescrizione del reato al momento della sentenza di patteggiamento non determina l'illegalità della pena ai sensi della citata norma, potendo essere rilevata dal giudice che omologa l'accordo, senza che ciò implichi rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato. L'inammissibilità del ricorso preclude inoltre la possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia, non dedotta con i motivi di impugnazione, in quanto l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente

Dott. MASI Paolo - rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. CURAMI ((omissis)) - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MASI PAOLA.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2023 secondo il rito di cui all'articolo 444 c.p.p., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato a (OMISSIS) la pena di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 2.600 di multa per i reati di cui alla L. n. 895 del 1967, articoli 2 e 7 e articolo 648…

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