Cassazione penale Sez. I sentenza n. 196 del 14 marzo 1990
ECLI:IT:CASS:1990:196PEN
Massima
Massima ufficiale
In difetto di diverse e specifiche disposizioni in materia di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sono applicabili, per quanto concerne le impugnazioni, le norme stabilite dall'art. 4 stessa legge, onde contro di essi è proponibile ricorso in appello e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio può essere proposto ricorso per cassazione.
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