Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10181 del 30 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:10181PEN

Massima

Massima ufficiale
L'obbligo di evitare l'aumento temporaneo dell'inquinamento derivante da scarichi esistenti, di cui agli artt. 21 e 25 della L. 10 maggio 1976, n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, è posto senza riferimento al carattere doloso o colposo del fatto dal quale deriva l'aumento ed alla materialità del fatto stesso, perché l'illecito può configurarsi anche per la sola inefficacia temporanea della misura preposta ad evitare l'aumento stesso e di esso si risponde anche a titolo di colpa.

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