Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1946 del 30 maggio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1946PEN

Massima

Massima ufficiale
La chiamata in correità, al fine di integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, secondo comma, COD.PROC.PEN., deve essere attendibile intrinsecamente ed estrinsecamente, nel senso che le dichiarazioni accusatorie devono essere credibili perché circostanziate, logiche e disinteressate e altresì confermate da altri elementi di prova e cioè da circostanze esterne. Tali circostanze - dette "riscontri" - devono, però, essere univoche, perché, se equivoche, finirebbero per far perdere carattere di gravità agli indizi, e specifiche, cioè tali da assumere valenza probatoria in relazione al reato addebitato all'accusato.

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