Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1480 del 9 marzo 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1480CIV

Massima

Massima ufficiale
Una disposizione di legge, di cui sia stata dichiarata la illegittimità costituzionale, cessa di avere efficacia e deve essere disapplicata, anche d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, sulla gazzetta ufficiale, della decisione della corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti per i quali penda una controversia giudiziaria, inclusi quelli precostituiti, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, suscettibili, come tali, di essere diversamente regolate, prescindendo dalla norma dichiarata incostituzionale, come si verifica nel caso di rapporti già definiti anteriormente alla pronunzia di illegittimità costituzionale, per effetto di giudicato, o di atti amministrativi non più impugnabili o di atti negoziali, dei quali siano interamente esauriti gli effetti e che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale.

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