Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31344 del 10 novembre 2020

ECLI:IT:CASS:2020:31344PEN

Massima

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Il reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale, è configurabile quando la condotta di adesione ideologica del soggetto si sostanzi in seri propositi criminosi volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale, trattandosi di un reato di pericolo presunto. Le finalità terroristiche, cui si collega il delitto di cui all'articolo 270-bis c.p., si caratterizzano per la loro natura giuridica di reati di pericolo concreto, per i quali si richiede l'effettività degli obiettivi eversivi, in vista dei quali opera la societas contra legem, che non devono essere valutati in astratto, ma tenendo presente la natura degli scopi perseguiti dalle fazioni del terrorismo di matrice islamica e le modalità con cui tali attività si concretizzano. La partecipazione alle consorterie di matrice jihadista non richiede forme particolari per l'assunzione del ruolo associativo né si caratterizza per la sussistenza di articolazioni organizzative statiche e radicate territorialmente, potendo tali gruppi reclutare adepti, anche attraverso la rete telematica, mediante il semplice incitamento dei potenziali affiliati. Pertanto, l'uso di strumenti telematici, accanto all'utilizzo di forme di reclutamento tradizionale, può essere idoneo a ledere i beni giuridici protetti dal delitto di cui all'articolo 270-bis c.p. Integra il reato di apologia di uno o più delitti, previsto dall'articolo 414 c.p., la diffusione di un documento di contenuto apologetico mediante il suo inserimento su un sito internet privo di vincoli di accesso, in quanto tale modalità ha una potenzialità diffusiva indefinita. Analogamente, la diffusione di comunicazioni sulle chat Facebook, Facebook Messenger e WhatsApp, per il loro inserimento su social network totalmente o parzialmente privi di vincoli di accesso e per il chiaro riferimento al conflitto bellico siriano e all'Islamic State of Iraq e Syria, non può ritenersi caratterizzata da una matrice esclusivamente ideologica e religiosa dei messaggi che vi erano sottesi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandr - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro;
nei confronti di:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa il 21/05/2019 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, nell'interesse dell'imputato, l'avv. (OMISSIS), che ha chiesto il respingimento del ricor…

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