Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1039 del 13 gennaio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:1039PEN

Massima

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La concessione della liberazione condizionale a un condannato collaboratore di giustizia è subordinata alla valutazione, da parte del giudice, della sussistenza di un compiuto ravvedimento, inteso come l'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante l'esecuzione della pena, idonei a consentire un motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali di vita anteatta e la formulazione, in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza, di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale. Pertanto, il giudice, nel valutare la sussistenza del ravvedimento ai fini della concessione della liberazione condizionale, deve privilegiare elementi obiettivi di riferimento e le condotte del condannato, le quali devono costituire un indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, durante l'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, in modo da giustificare un giudizio prognostico attendibile e sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale e all'effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari. Pertanto, il giudice può legittimamente negare la liberazione condizionale a un collaboratore di giustizia qualora, sulla base di elementi obiettivi, ritenga che il percorso trattamentale sia ancora in fieri e non consenta una valutazione, in termini di certezza o elevata probabilità, della cessazione della pericolosità sociale e della capacità di adeguamento futuro alle regole sociali e ordinamentali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. DI TOMASSI ((omissis)) - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PA. AD., N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 22/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;

lette le conclusioni del P.G. Dr. ((omissis)), che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 22 maggio 2008 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva la domanda di liberaz…

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