Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6974 del 31 maggio 1980
ECLI:IT:CASS:1980:6974PEN
Massima
Massima ufficiale
L'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405, nel disporre che il giudice della impugnazione, nel dichiarare estinto un reato per amnistia, decide agli effetti civili quando vi sia stata una condanna anche generica al risarcimento dei danni, si pone come norma abrogatrice dell'art. 23 Cod. proc. pen. per la parte in cui questo dispone che il giudice penale non può decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiari non doversi procedere o che pronunci assoluzione per qualsiasi causa.
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