Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 1349 del 2010

ECLI:IT:TARSAR:2010:1349SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dalla società BM. s.a.s. contro il decreto con cui la Soprintendenza ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Arzachena per la costruzione di un complesso residenziale, afferma il principio secondo cui l'autorizzazione paesaggistica su interventi edilizi compresi nell'ambito di un piano attuativo già approvato ha una funzione di mera verifica dei soli aspetti di dettaglio non già definiti in sede di autorizzazione "a monte". Pertanto, una volta che un complessivo intervento edilizio sia stato valutato positivamente sotto il profilo paesaggistico in sede di approvazione del piano attuativo, la Soprintendenza non può procedere a un "ripensamento" su tali scelte, introducendo elementi estranei al contesto procedimentale e incorrendo in vizi di eccesso di potere per illogicità, pretestuosità e difetto di motivazione. Ciò al fine di tutelare l'affidamento dell'imprenditore che, confidando nella legittimità degli atti amministrativi, abbia investito ingenti capitali nella progettazione e realizzazione delle opere. La valutazione e le scelte di valenza urbanistica e paesaggistica diventano definitive con l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo; dopo non c'è spazio per diverse scelte paesaggistiche estemporanee, episodiche, occasionali, disorganiche, che si pongano in contrasto con quanto in precedenza assentito. L'amministrazione deve prestare la massima cura ed attenzione nel momento dell'approvazione dei piani di lottizzazione in zone tutelate, soprattutto sotto il profilo paesaggistico, ma non può, a meno che non eserciti i poteri di autotutela, porre sostanzialmente nel nulla un provvedimento valido ed efficace, in contrasto con il principio della necessaria prevedibilità dell'azione amministrativa. Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, ritenendo fondate le censure di violazione e falsa applicazione del D.M. 12 maggio 1966, nonché di eccesso di potere per illogicità, pretestuosità e difetto di motivazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 702 del 2005, proposto
dalla BM. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Pi.Co., elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. G.De.;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica,
la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro, in persona del Soprintendente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati, in via Dante n. 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 31 marzo 2005 n. 19 prot. 4863, con il quale la Soprintendenza ha annullato il provvedimento 18 …

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