Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2636 del 7 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2636PEN

Massima

Massima ufficiale
In sede di impugnazione contro il provvedimento di rigetto della istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini o di libertà provvisoria, non sono deducibili motivi che investano il fondamento dell'accusa, la mancanza o insufficienza degli indizi e la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, essenziali ed accidentali, dei reati ascritti. Invero, la decisione sulla libertà personale va assunta in base all'imputazione contestata, che non può essere modificata ai soli fini della decisione, rimanendo immutata a tutti gli altri effetti. In particolare, non è ammissibile una valutazione incidentale che escluda una aggravante regolarmente contestata, ai fini della pronuncia sulla libertà personale.

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