Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35732 del 26 agosto 2015

ECLI:IT:CASS:2015:35732PEN

Massima

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Il diritto di cronaca, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero, può essere legittimamente esercitato anche attraverso la diffusione di notizie relative a fatti di rilevanza pubblica, purché siano rispettati i limiti della continenza formale e della verità sostanziale dei fatti riferiti. Pertanto, le dichiarazioni rese alla stampa da un soggetto, relative a un episodio di colluttazione con un'altra persona, non integrano il reato di diffamazione qualora risultino corrispondenti alla realtà dei fatti, anche in presenza di reciproci insulti e aggressioni fisiche, e siano espresse in termini contenuti e privi di connotazioni offensive ulteriori rispetto alla mera narrazione dell'accaduto. Il giudice di merito, nel valutare la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca, deve apprezzare complessivamente il contesto fattuale e le modalità espressive utilizzate, senza limitarsi a un'analisi frammentaria e parziale degli elementi di prova, al fine di accertare se la notizia diffusa, pur potendo risultare sgradita o scomoda per il soggetto coinvolto, sia comunque rispettosa della verità sostanziale dei fatti e non ecceda i limiti della continenza formale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente

Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2180/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 24/09/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Dott. G. Izzo, che si e' rimesso alla Corte.

RITENUTO IN FATTO

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