Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10974 del 8 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:10974CIV

Massima

Massima ufficiale
Non e` impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost. il provvedimento ammesso dal tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato, investito dell'opposizione di terzo all'esecuzione, con riguardo ad una vendita di beni del fallito, rigetta l'istanza di sospensione della vendita, formulata nell'opposizione stessa e fissa l'udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa di opposizione.

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