Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11598 del 21 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:11598PEN

Massima

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Il diritto dell'imputato che non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo di farsi assistere da un interprete, sancito dall'art. 143 c.p.p. e dall'art. 111 della Costituzione, deve essere interpretato in modo estensivo, ricomprendendo tendenzialmente tutti gli atti indirizzati all'imputato, al fine di garantire la sua effettiva partecipazione al procedimento e l'esercizio consapevole dei suoi diritti di difesa. Tuttavia, tale diritto deve essere bilanciato con altri valori costituzionali, come il buon andamento dell'amministrazione della giustizia e l'esigenza di speditezza processuale, per cui la traduzione deve essere ritenuta obbligatoria solo per quegli atti la cui inintelligibilità da parte dello straniero si traduca in una concreta violazione del principio di partecipazione al processo e del diritto di porre in essere gli atti di impulso processuale necessari per l'esercizio dei diritti di difesa. In tale prospettiva, la mancata traduzione dell'ordinanza del tribunale del riesame, che impedisce allo straniero di rendersi conto del relativo contenuto ai fini di un consapevole esercizio della facoltà di impugnativa, comporta l'annullamento della pronuncia, limitatamente alla mancata traduzione del relativo testo nella copia destinata all'indagato.

Sentenza completa

1.- Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 30.7.2001 dal Tribunale di Agrigento nei confronti di Z. B. R., indagato per i reati di cui agli artt. 73, 74 e 80 d.P.R. n. 309/1990, 10 - 14 e 231 n. 110/75 e 648 c.p.
Ricorre l'indagato personalmente deducendo la nullità dell'impugnata ordinanza per la mancata traduzione in lingua a lui comprensibile e per l'asserita violazione dei termini di trasmissione degli atti e di deposito previsti dall'art. 309 del codice di rito, con conseguente inefficacia del provvedimento impugnato.
Il rilievo ipoteticamente pregiudiziale di quest'ultima censura ne richiede l'esame preliminare.
Orbene, l'incartamento processuale pervenuto alla cognizione di questa Suprema Corte non offre alcun riscontro all'assunto di parte, segnalando, di contro, utili elementi per smentirne la fondatezza, senza necessità di ulteri…

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