Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 3611 del 2023

ECLI:IT:TARNA:2023:3611SENB

Massima

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Il provvedimento di esclusione di un candidato da una selezione pubblica per carenza dei requisiti di partecipazione può essere legittimamente revocato in sede di autotutela amministrativa, qualora il candidato dimostri di possedere i requisiti richiesti dal bando. In tal caso, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese processuali tra le parti, fatta eccezione per il contributo unificato, che resta a carico dell'amministrazione soccombente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'amministrazione, in sede di autotutela, può e deve riesaminare la propria precedente determinazione di esclusione di un candidato da una selezione pubblica, qualora il candidato dimostri di possedere i requisiti richiesti dal bando. Ciò al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di tutelare il diritto del candidato a partecipare alla selezione, ove in possesso dei necessari requisiti. Inoltre, il giudice amministrativo, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della riammissione del candidato, compensa le spese processuali tra le parti, ritenendo che la condotta dell'amministrazione, che ha provveduto celermente a riesaminare la propria precedente determinazione, non giustifichi una condanna alle spese. Tuttavia, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il contributo unificato resta a carico dell'amministrazione, in quanto parte soccombente. Questa massima giuridica esprime il principio di diritto secondo cui l'amministrazione deve garantire il rispetto dei requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche, riesaminando prontamente le proprie determinazioni di esclusione ove il candidato dimostri di possedere i requisiti richiesti, al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura selettiva e la tutela del diritto del candidato a parteciparvi. Il giudice amministrativo, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito di tale riesame, compensa le spese processuali, salvo porre il contributo unificato a carico dell'amministrazione soccombente.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/06/2023

N. 03611/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02220/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2023, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale della Commissione Giudicatrice, della delibera n. 393 d…

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