Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6305 del 2 luglio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:6305PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art.571 comma 3 cod.proc.pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ammette l'impugnazione da parte del difensore di fiducia dell'imputato contumace se non con lo specifico mandato di quest`ultimo, sul rilievo della lesione del diritto di difesa. Infatti, la necessita` di uno specifico mandato per abilitare il difensore a impugnare una sentenza contumaciale e` stata introdotta proprio per tutelare l'imputato contumace contro l'eventualita` di impugnazioni da lui non previamente volute e conosciute: in ogni caso non si vede come la necessita` di uno specifico mandato possa configurare una lesione del diritto di difesa.    conforme: Sen 27/03/1992 3744 sez 1 Pen

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