Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 57687 del 28 dicembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:57687PEN

Massima

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Il provvedimento di archiviazione emesso dal giudice all'esito di udienza camerale, ai sensi dell'articolo 409 c.p.p., comma 6, non è ricorribile per cassazione se non per vizi inerenti al rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, in relazione alle ipotesi di nullità previste dall'articolo 127 c.p.p., comma 5, ovvero per l'arbitraria dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, che si traduca nella violazione del diritto al contraddittorio. Le valutazioni poste a fondamento del provvedimento di archiviazione, ivi compresa la mancata integrazione istruttoria, non sono sindacabili in sede di legittimità, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento, anche prescindendo dalle argomentazioni dell'organo titolare dell'azione penale. Pertanto, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione non può essere proposto per vizi di motivazione, travisamento dell'oggetto o omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite, essendo del tutto estraneo al sindacato di legittimità il merito della decisione assunta dal giudice. Soltanto nei casi in cui l'archiviazione sia stata disposta in assenza di celebrazione dell'udienza camerale, come previsto per il rito innanzi al Giudice di pace, la mancanza di tale contraddittorio formale impone al giudice l'obbligo di esaminare e valutare, nell'eventuale provvedimento di archiviazione, la fondatezza dell'atto di opposizione, pena la violazione del diritto al contraddittorio in senso sostanziale. Infine, l'ordinanza di archiviazione non può essere qualificata come "abnorme" se è stata emessa all'esito di un procedimento contemplato dal codice, nel rispetto delle condizioni di legge, e il suo contenuto non presenta anomalie di sorta, avendo il giudice illustrato in modo appropriato le ragioni che lo hanno indotto ad accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonar - Consigliere

Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere

Dott. BRUNO M. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), parte offesa;
nel procedimento contro:
IGNOTI;
avverso l'ordinanza del 14/12/2016 del GIP TRIBUNALE di GELA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BRUNO MARIAROSARIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto di dichiararsi la inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 15.12.2016, emessa a seguito di udienza fissata ai sensi dell'articolo 127 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari d…

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