Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2159 del 15 giugno 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2159PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di benefici penitenziari - nella specie liberazione anticipata -quando si verte in ipotesi contemplate nella prima parte del primo comma dell`art. 4 bis dell`Ordinamento Penitenziario introdotto dall` art. 1 d.l.  13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, le informazioni per il tramite del Comitato provinciale per l`ordine e la sicurezza pubblica devono essere dirette ad acquisire elementi positivi tali da escludere la persistenza di collegamenti con la criminalita` organizzata. Se il Comitato riferisce di non essere in grado di stabilire se il condannato mantenga o meno attuali collegamenti con la criminalita` organizzata, non merita censura la motivazione del provvedimento, che rigetta l`istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, incentrata sulla mancanza di elementi positivi necessari a far ritenere esclusa l`attualita` di rapporti di cui trattasi.     conforme: Sen 20/02/1992 4428 sez 1 Pen

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