Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1226 del 13 giugno 1990

ECLI:IT:CASS:1990:1226PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 177 c. p. subordina la revoca della liberazione condizionale a due essenziali condizioni, caratterizzate dalla alternativita`: vale a dire la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, purche` irrevocabilmente accertati, e la trasgressione degli obblighi inerenti alla liberta` vigilata. Nel primo caso per la revoca del beneficio che ha carattere automatico - non basta, quindi, che il soggetto sia stato condannato in primo o in secondo grado, ma e` necessaria la pronuncia di una sentenza che abbia definitivamente accertato il reato addebitato al libero condizionalmente. Nel secondo caso e`, invece, necessario che il giudice accerti la violazione di una o piu` prescrizioni imposte con il decreto che dispone la liberta` vigilata, che consentano di ritenere il mancato ravvedimento della persona, che beneficia della liberazione condizionale.   da vedere: Sen 26/10/1988 2243 sez 1 Pen

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