Cassazione penale Sez. I sentenza n. 455 del 28 febbraio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:455PEN

Massima

Massima ufficiale
Il beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 della L. 26 luglio 1975 n. 354 postula l'attualita` dello stato di detenzione (con esclusione, quindi, della sua applicabilita` in caso di affidamento in prova al servizio sociale), giacche` esso si fonda sul presupposto di una proficua e dimostrata partecipazione del condannato al trattamento rieducativo; trattamento che, per sua natura, puo` aver luogo solo nei confronti di chi sia effettivamente detenuto.

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