Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 132 del 2022

ECLI:IT:TRGATN:2022:132SENT

Massima

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I beni gravati da uso civico sono pienamente equiparabili ai beni demaniali e per la loro tutela l'ente esponenziale può legittimamente disporre degli strumenti di autotutela esecutiva previsti dall'articolo 823, comma secondo, del codice civile, senza che rilevi alcun termine decadenziale e senza che sia necessario il previo avvio del procedimento amministrativo. L'occupazione abusiva di tali beni non può determinare la perdita della loro qualità demaniale o patrimoniale indisponibile, né la cessazione della finalità pubblica degli stessi, essendo necessario attivare i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici previsti dalla legge. L'esercizio del potere di autotutela esecutiva da parte dell'amministrazione, finalizzato al ripristino della legalità violata e alla tutela effettiva del pubblico interesse al corretto utilizzo dei beni pubblici, non è inficiato da vizi di irragionevolezza del termine assegnato per il rilascio e la rimessione in pristino, né dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di potere vincolato per il quale non è richiesto tale adempimento. La domanda riconvenzionale avanzata dall'amministrazione per il risarcimento del danno derivante dall'occupazione abusiva o per l'indennizzo ex art. 936 c.c. è invece inammissibile, in quanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/06/2022

N. 00132/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00090/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mezzocorona, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Mezzocor…

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