Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3562 del 14 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3562PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazioni penali, avverso la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato l'estinzione del reato per effetto di sopravvenuta amnistia, per quanto dispone l'art. 512 n. 2 codice procedura penale 1930, siccome ampliato dalla sentenza della corte costituzionale n. 224/1983 e modificato dall'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (in vigore dal 29 novembre 1984), è ammesso solo l'appello (e non più il ricorso per cassazione). Tuttavia, ove, erroneamente, la parte abbia proposto ricorso per cassazione, il mezzo d'impugnazione non è sanzionato da inammissibilità, dovendosi fare applicazione dell'istituto della conversione del mezzo di impugnazione (come applicazione del più vasto istituto della conservazione degli atti giuridici, al quale si ispira la norma di cui all'art. 586.5 del nuovo codice di procedura penale 1988) in quanto deve ritenersi che il ricorrente abbia inteso utilizzare il mezzo di gravame predisposto dalla legge.

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