Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18080 del 30 aprile 2014

ECLI:IT:CASS:2014:18080PEN

Massima

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La persona offesa nel procedimento penale, pur avendo interesse a impugnare il provvedimento di archiviazione, non può proporre personalmente il ricorso per cassazione, in quanto non riveste la qualità di parte processuale, dovendo agire necessariamente con il ministero di un difensore munito di specifico mandato. Il ricorso proposto personalmente dalla persona offesa è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla cassa delle ammende. La persona offesa nel procedimento penale, pur avendo interesse a impugnare il provvedimento di archiviazione, non può proporre personalmente il ricorso per cassazione, in quanto non riveste la qualità di parte processuale, dovendo agire necessariamente con il ministero di un difensore munito di specifico mandato. Il ricorso proposto personalmente dalla persona offesa è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla cassa delle ammende. La persona offesa nel procedimento penale, pur avendo interesse a impugnare il provvedimento di archiviazione, non può proporre personalmente il ricorso per cassazione, in quanto non riveste la qualità di parte processuale, dovendo agire necessariamente con il ministero di un difensore munito di specifico mandato. Il ricorso proposto personalmente dalla persona offesa è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla cassa delle ammende. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la decisione n. 47473 del 2007, la quale ha chiarito che la persona offesa non può stare in giudizio autonomamente, ma deve necessariamente avvalersi dell'assistenza di un difensore appositamente incaricato. Pertanto, il ricorso proposto personalmente dalla persona offesa, in assenza di un mandato difensivo, è dichiarato inammissibile, con le relative conseguenze in termini di condanna alle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. TADDEI M. B. - rel. Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS), parte offesa nel procedimento penale;

contro

(OMISSIS) nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il decreto di archiviazione del Tribunale di Milano, del 10.02.12;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Margherita B. Taddei;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. CESQUI Elisabetta,…

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