Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8923 del 20 agosto 1991
ECLI:IT:CASS:1991:8923CIV
Massima
Massima ufficiale
La questione della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, onde si deve tener conto degli eventi processuali sopravvenuti, anche nel giudizio di Cassazione (nella specie, passaggio in giudicato della sentenza resa e definizione di uno dei due procedimenti). conforme: Sen 16/12/1988 6862 sez 3 Civ Sen 18/07/1987 6339 sez L Civ
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