Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1922 del 27 giugno 1994
ECLI:IT:CASS:1994:1922PEN
Massima
Massima ufficiale
L'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 ord. pen. non e` applicabile nei confronti del condannato per rifiuto del servizio militare determinato da obiezione di coscienza, atteso che in tale ipotesi, nonostante la condanna sia a pena non militare, l'unica misura alternativa consentita e` costituita dall'affidamento "speciale" regolato dalla legge 29 aprile 1983 n. 167 il cui art. 3, comma terzo, dispone che "i condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio od ente pubblico non militare, determinato dal Ministero della Difesa, per prestarvi servizio". Infatti detto affidamento "speciale" non e` correlato alla natura della pena irrogata ma allo "status" militare del condannato che, nella specie e` perdurante fino alla completa espiazione della pena. (Conf. Sez. I, 29 aprile 1994 n. 1920) (V. C. Cost. 26 luglio 1993 n. 358).
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