Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16379 del 6 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:16379PEN

Massima

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Il reato di immissione in commercio di tabacco lavorato estero privo di "condizionamento", previsto dall'art. 46, comma 3, della legge n. 428/1990, deve ritenersi depenalizzato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 146/1994, la quale, nel prevedere l'inosservanza delle disposizioni in materia di avvertenze a tutela della salute dei consumatori di tabacco come illecito amministrativo, ha integralmente ridisciplinato la materia, prevalendo sulla precedente normativa che lo prevedeva come reato. Pertanto, la sentenza di condanna per tale illecito deve essere annullata senza rinvio, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato, eliminando la relativa pena. Al contrario, per i reati di contrabbando doganale e di violazione dell'IVA all'importazione, la motivazione della sentenza di conferma della condanna è ritenuta sufficiente, in quanto le censure formulate dalla difesa sono state correttamente disattese sulla base delle risultanze probatorie acquisite. Inoltre, il trattamento sanzionatorio applicato per tali reati, consistente nell'irrogazione della pena minima edittale prevista dalla legge n. 50/1994, ridotta per le attenuanti generiche, è stato ritenuto congruo e adeguatamente motivato.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
Gli imputati G. C. ed A. M., a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorrono contro la sentenza in epigrafe, con la quale sono stati confermati colpevoli in concorso tra loro, dei reati in continuazione, di contrabbando doganale di Kg. 79,800 di tabacco lavorato estero e di violazione dell'I.V.A all'importazione (artt. 295, 310 e 341 d.P.R. 43/73 7 l. 724/75 67 e 70 d.P.R. 633/72 2 l.50/94) e di immissione in commercio di t.l.e. privo di "condizionamento" (art. 46 c. 3 l. 428/90), con conseguente condanna, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di m. 8 e gg. lodi reclusione.
A sostegno dell'impugnazione viene dedotta, anzitutto, la mancanza o comunque l'insufficienza ed illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado, per aver acriticamente confermato la decisione del Tribunale, senza tener conto delle censure esposte nell'atto d'appello e limitandosi ad una mera enunciazione del fatto&q…

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