Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23297 del 4 giugno 2014

ECLI:IT:CASS:2014:23297PEN

Massima

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Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 6, dell'Ordinamento Penitenziario, opera anche nei confronti dei condannati che siano stati collaboratori di giustizia, in quanto tale divieto, previsto dall'art. 58-quater, comma 2, dell'Ordinamento Penitenziario, non contempla alcuna eccezione per tale categoria di soggetti. Il Tribunale di Sorveglianza, pertanto, è tenuto a dichiarare inammissibili le istanze di concessione di benefici presentate dal condannato nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa, fino al decorso del termine triennale stabilito dalla legge, senza che possa essere invocata la qualità di collaboratore di giustizia del richiedente come causa di esenzione dal divieto. Tale interpretazione, fondata sul chiaro tenore letterale della norma, risulta coerente con la ratio legis di impedire la concessione di benefici a soggetti che abbiano dimostrato di non saper correttamente fruire delle misure alternative, al fine di tutelare le esigenze di prevenzione generale e speciale sottese all'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza, pertanto, nel valutare le istanze di benefici presentate dal condannato, deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti di legge, senza che possano rilevare eventuali qualità soggettive del richiedente, essendo il divieto di cui all'art. 58-quater, comma 2, O.P. di carattere oggettivo e inderogabile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente

Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 2721/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 16/02/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO LUIGI PIETRO;

lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

Con decreto ex articolo 666 c.p.p., comma 2, in data 16.2.2012 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibili le istanze di affidame…

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