Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1260 del 22 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1260PEN

Massima

Massima ufficiale
L`annullamento, per vizi di legittimita` (nella specie mancato avviso al difensore), dell`ordinanza, del tribunale con la quale sia stato confermato il provvedimento applicativo di una misura cautelare non comporta la perdita di efficacia di quest`ultima, ai sensi dell`art. 309 comma decimo cod. proc.  pen., potendosi tale effetto produrre soltanto a seguito della mancata pronuncia dello stesso tribunale sulla richiesta di riesame entro il termine ivi indicato. (A sostegno di tale affermazione la Corte si e` richiamata sia alla distinzione, di ordine generale, tra nullita` e inesistenza di un atto, sia alla "ratio legis", individuata nell`intento, da parte del legislatore, con la previsione dell`effetto caducatorio di cui al citato art. 309 comma decimo cod. proc. pen., di evitare che il tribunale, procrastinando indebitamente la propria decisione sulla richiesta di riesame, impedisse il passaggio alla eventuale, successiva fase della verifica, in sede di legittimita`, del provvedimento cautelare).     conforme: Sen 22/06/1992 1953 sez 1 Pen Sen 22/06/1992 1994 sez 1 Pen Sen 15/10/1992 3363 sez 1 Pen Sen 15/10/1992 3363 sez 1 Pen Sen 05/08/1992 3174 sez 1 Pen

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