Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 495 del 2011

ECLI:IT:TARPE:2011:495SENT

Massima

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Il Comune, pur in assenza di una procedura espropriativa, non può appropriarsi arbitrariamente di terreni privati per la realizzazione di opere pubbliche, essendo tenuto a corrispondere ai proprietari il valore venale effettivo dei beni, determinato sulla base di criteri oggettivi e non limitato al mero prezzo di acquisto all'asta pubblica, che rappresenta una forma di svendita priva di significato reale. Qualora il Comune non provveda spontaneamente al pagamento del giusto indennizzo, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'adempimento, con addebito delle relative spese a carico dell'Amministrazione comunale. Il valore dei terreni deve essere valutato tenendo conto della loro effettiva destinazione urbanistica e delle concrete possibilità di utilizzo, anche se non edificabili, senza considerare la mera trasformazione di fatto già realizzata dal Comune, la quale non può comportare una svalutazione del bene. Pertanto, il Comune deve corrispondere ai proprietari un indennizzo commisurato al valore venale dei terreni, determinato sulla base di parametri oggettivi desumibili anche da atti e valutazioni dello stesso Comune relativi a zone analoghe, e non limitato al mero prezzo di acquisto all'asta pubblica, che non rappresenta il reale valore di mercato.

Sentenza completa

N. 00438/2010
REG.RIC.

N. 00495/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00438/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale =438= del =2010=, proposto da Dino PACE e Emanuela Izzicupo, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

contro

Comune di PESCARA, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto in Pescara, Ufficio Legale del Comune;

per l'ottemperanza

della sentenza Tar Pescara n.68/2010 in punto di quantificazione del danno da liquidare per l’intervenuta occupazione dei terreni, senza alcuna procedura espropriativi, di proprietà dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i rel…

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