ECLI:IT:CASS:2003:2294PEN
FATTO E DIRITTO Con ordinanza del 13 febbraio 2002 il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, in riforma dell'ordinanza del G.I.P. con cui era stata disposta la custodia in carcere nei confronti di T. P. e R. M., confermava la misura limitatamente ad alcune imputazioni per il primo e la sostituiva con quella degli arresti domiciliari per il secondo. Osservava il Tribunale che gli elementi indicati nell'ordinanza impugnata e quelli contenuti nell'analogo provvedimento adottato "nei confronti di D. P. - 3" costituivano gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e che, d'altra parte, non vi ella ragione per escludere l'autonomo momento valutativo espresso dal G.I.P., sia pure con motivazione "de relato", nel decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche emesso l'8 giugno 1998. La spiccata pericolosità sociale del T. induceva a ritenere indispensabile la misura in atto, mentre per R., nella cui…
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