Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza breve n. 1368 del 2012

ECLI:IT:TARLE:2012:1368SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di valutazione di compatibilità paesaggistica in relazione ad opere realizzate abusivamente, afferma i seguenti principi di diritto: 1. La disciplina transitoria di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non crea un obbligo di rilascio della valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, essendo tale valutazione prevista solo in relazione alle ristrette ipotesi di cui all'art. 167, comma 4, del medesimo Codice. Al di fuori di tali ipotesi, non vi è spazio per una valutazione di compatibilità paesaggistica, sicché il diniego di tale valutazione non integra una violazione di legge. 2. Il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 167, comma 5, del Codice Urbani per l'emissione del parere da parte della Soprintendenza non determina l'inesistenza giuridica del parere stesso, ma comporta solo la perdita del carattere vincolante, potendo l'amministrazione motivatamente discostarsi da esso. 3. La Soprintendenza, nell'esprimere la propria valutazione in ordine alla compatibilità paesaggistica di opere abusive, non deborda dalla propria competenza, limitandosi ad applicare i criteri previsti dall'art. 167, comma 4, del Codice Urbani. 4. La realizzazione di un disimpegno coperto e di un vano ascensore, determinando un aumento di superfici e volumi, non rientra nelle ipotesi eccettuate di cui all'art. 167, comma 4, del Codice Urbani, con la conseguente legittimità del diniego di compatibilità paesaggistica. 5. L'amministrazione, nel valutare la compatibilità paesaggistica di opere abusive, non è tenuta a motivare in ordine all'impossibilità materiale di demolizione, essendo l'unica motivazione richiesta quella relativa alla ricorrenza delle eccezioni di cui all'art. 167, comma 4, del Codice Urbani. 6. Il provvedimento di diniego della valutazione di compatibilità paesaggistica non integra una violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di una valutazione di carattere paesaggistico e non urbanistico.

Sentenza completa

N. 00843/2012
REG.RIC.

N. 01368/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00843/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2012, proposto da:
-OMISSIS- Sas, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via M. Stampacchia 9;

contro

Comune di Gallipoli, Regione Puglia; Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi 23;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Area delle Politiche Territoriali Unità Operativa n. 10 …

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