Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10622 del 11 novembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:10622PEN

Massima

Massima ufficiale
Non può riconoscersi l'attenuante di cui all'. 62 n.. 1 cod. pen. nell'ipotesi di chi abbia agito nello stato emozionale d'ira nascente da una sia pur grave provocazione che abbia destato un esclusivo impulso vendicativo e punitivo. Tale esclusivo impulso, pur se umanamente comprensibile, non è infatti compatibile con l'intento di difendere superiori principi etici o altruistici che caratterizza sotto il profilo soggettivo l'attenuante. Né può qualificarsi come motivo di particolare valore morale - che postula una obbiettiva rispondenza alla coscienza etica collettiva - l'intento di difendere la propria reputazione soggettiva che era alla base della abolita "causa d'onore", ancorché tale intento possa identificarsi con il comune sentimento medio del luogo in cui viene commesso il delitto.

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