Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 1413 del 2021

ECLI:IT:TARPA:2021:1413SENB

Massima

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Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle controversie relative alle modifiche soggettive dell'ATI affidataria di un contratto di appalto pubblico, in quanto tali vicende attengono alla fase esecutiva del rapporto contrattuale di natura privatistica, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Ciò in quanto, una volta instaurato il rapporto negoziale privatistico tra la P.A. e l'aggiudicatario, tutte le controversie insorte durante la fase di esecuzione del contratto, attinenti alle vicende verificatesi durante l'esecuzione, rientrano, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della condizione di parità tra le parti e, dunque, della natura di diritto soggettivo che qualifica la posizione del contraente privato. Fanno eccezione solo i casi in cui l'Amministrazione esercita poteri autoritativi - a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia a interesse legittimo - attraverso provvedimenti espressione di discrezionalità valutativa, circostanza che non ricorre nel caso di modifiche soggettive nell'esecuzione di un contratto di appalto pubblico. Pertanto, la controversia avente ad oggetto la richiesta di rimodulazione della compagine associativa dell'ATI affidataria di un appalto pubblico e la successiva risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabile l'esercizio di un potere discrezionale-valutativo da parte dell'Amministrazione, ma solo la verifica dei presupposti per la modificazione soggettiva ai fini della prosecuzione del contratto.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/05/2021

N. 01413/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00076/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bellanca S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e da G.M.P. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicil…

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