Cassazione penale Sez. II sentenza n. 703 del 10 marzo 2000

ECLI:IT:CASS:2000:703PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e` ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, e` esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita` l'ipotesi dell'illogicita` manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiche` qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d`appello dal nono comma del predetto art. 4 l. 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. conforme: Sen 26/05/1999 2181 sez 2 Pen Sen 16/12/1997 5525 sez 1 Pen

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