Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 16264 del 19 novembre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:16264CIV

Massima

Massima ufficiale
La perdurante applicabilità, nell'istruttoria e nella discussione del procedimento disciplinare a carico di magistrati, delle norme del codice di procedura penale del 1930 per effetto del rinvio ricettizio alle disposizioni di quel codice operato dagli artt. 32 e 34 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, non suscita alcun dubbio di legittimità costituzionale - ed è pertanto manifestamente infondata la relativa questione - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, non potendo valere come "tertium comparationis" le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, essendo queste espressione di un sistema profondamente innovato, e non integrando la diversità di trattamento tra incolpato nel procedimento disciplinare e imputato, violazione alcuna del diritto di difesa, atteso che, a prescindere dalla diversità sotto il profilo strutturale e funzionale dell'uno e dell'altro procedimento, anche nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati è assicurato un nucleo centrale di garanzie difensive per l'incolpato nel rispetto del principio del contraddittorio.

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