ECLI:IT:CASS:2002:25277PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pordenone con sentenza 23.4.2001 dichiarava non doversi procedere nei confronti di P. E. in ordine al reato di cui all'art. 392 c.p. per essere il medesimo estinto per remissione di querela.
Ritiene la sentenza che, essendo deceduta la querelante, i figli eredi della stessa avevano tacitamente espresso la volontà di rimettere la querela non avendo compiuto alcun atto, benché sollecitati ad esprimere la loro volontà circa il proseguire l'azione penale.
Ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Trieste per violazione dell'art. 126 c.p., secondo cui sussiste l'ultrattività dell'efficacia della querela alla morte del querelante e non sussistono i requisiti della rinuncia tacita ad essa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio può sussistere circa l'ultrattività della querela dopo la morte della persona offesa, stante il disposto dell'art. 126 c. 2, c.p. Né, una volta proposta, la querela può…
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