Consiglio di Stato sentenza n. 415 del 2014

ECLI:IT:CDS:2014:415SENT

Massima

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La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola per la perdita dei requisiti morali del titolare non consegue automaticamente al verificarsi di fatti tipizzati dalla norma, ma costituisce l'effetto di un ampio potere discrezionale dell'amministrazione di valutare la rilevanza di tali fatti in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti nell'attività di autoscuola, tra cui rientrano non solo il corretto funzionamento della stessa e il generale rispetto delle norme, ma anche l'esigenza di garantire le peculiari finalità didattico-educative dell'autoscuola e la formazione di maturi e consapevoli utenti della strada. Pertanto, l'amministrazione può legittimamente disporre la revoca dell'autorizzazione sulla base di una propria autonoma valutazione della gravità dei fatti oggetto di un decreto di citazione a giudizio a carico del titolare dell'autoscuola, senza che sia necessario attendere l'esito del procedimento penale, essendo sufficiente che tali fatti siano idonei a far venir meno i requisiti morali e di buona condotta richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale valutazione non viola il principio di presunzione di innocenza, in quanto attiene alla verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e non alla responsabilità penale dell'interessato. Inoltre, la motivazione del provvedimento di revoca può essere sintetica, purché sia comunque rintracciabile l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione, senza che sia necessaria un'ulteriore attività istruttoria, essendo sufficiente la gravità intrinseca dei fatti oggetto di imputazione penale.

Sentenza completa

N. 04171/2013
REG.RIC.

N. 00415/2014REG.PROV.COLL.

N. 04171/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 4171 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, quale titolare dell’Autoscuola La Partenope 3, rappresentato e difeso dall'avv. Settimio Di Salvo, con domicilio eletto presso Carlo Boursier Niutta in Roma, viale Giulio Cesare, n. 21-23;

contro

PROVINCIA DI NAPOLI, in persona della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Di Falco, Luciano Scetta, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, sez. III, n. 857 del 9 febbraio 2013, resa tra le…

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