Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10151 del 29 settembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:10151PEN

Massima

Massima ufficiale
Non e` consentita la divulgazione di fatti che nella loro materialita` oggettiva rivestono gli estremi della diffamazione, salvo che ragioni di pubblico interesse richiedano che anche tali fatti siano conosciuti, come avviene per tutti quegli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste, la conoscenza dei quali e` essenziale alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare le proprie scelte nel campo religioso, politico, della scienza e della cultura. In tali casi prevale l'interesse pubblico all'informazione e si legittima, a termini dell'art. 51 c. p., la divulgazione anche di fatti oggettivamente diffamatori, purche` siano veri, o almeno seriamente accertati, e la divulgazione rispetti il limite della continenza, cioe` avvenga in termini di adeguatezza e usi forme espressive corrette, anche senza evitare coloriture e toni aspri rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non hanno equivalenti, purche` non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere. rientrando la puntuale e corretta applicazione della attivita` giudiziaria nell'interesse della collettivita`, niente di cio` che il magistrato fa o dice anche in sede privata puo` dirsi indifferente alla pubblica opinione, quando le cose dette o fatte siano idonee a valere come indici di valutazione rispetto all'esercizio delle funzioni.   da vedere: [p84\03473]

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