Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12642 del 26 novembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:12642CIV

Massima

Massima ufficiale
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati.

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