Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5013 del 30 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:5013PEN

Massima

Massima ufficiale
Per quanto concerne l'elemento soggettivo nei delitti in tema di armi, munizioni ed esplosivi valgono i principi generali posti dall'art.. 43 cod. pen., per cui - ad eccezione di ipotesi specifiche - è richiesto il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente quale conseguenza della propria azione ed omissione. Pertanto, esula dalla nozione del dolo sia la coscienza della antigiuridicità e immoralità della azione, sia la precisa volontà di violare una determinata norma di legge, giacché - in caso contrario - rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità della ignoranza della legge penale e dell'errore sulla medesima.

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