Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2535 del 20 gennaio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:2535PEN

Massima

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Il terzo titolare di diritti reali su beni confiscati in ambito penale, non coinvolto nel giudizio di cognizione che ha generato il titolo, deve rappresentare le sue ragioni tramite incidente di esecuzione, non potendo introdurre una domanda di rivendica ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59. La posizione giuridica del terzo titolare di diritti reali sui beni caduti in sequestro è ontologicamente diversa da quella del terzo creditore, essendo il primo sempre coinvolto nel procedimento principale, mentre il secondo è ammesso a far valere il suo diritto a determinate condizioni dopo la definizione della procedura. Solo con la riforma del 2017 il sistema di tutela della posizione giuridica del soggetto terzo titolare formale dei beni, in giudizio penale con sequestro funzionale alla confisca estesa, è stato "parificate'" a quella del soggetto titolare formale di beni sequestrati in prevenzione, attraverso la novellazione dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. Tuttavia, in nessun caso il terzo titolare di un diritto reale è "parte" del procedimento di verifica dei crediti, non potendo trasformarsi la posizione giuridica sottostante (da diritto reale a diritto di credito) che legittima la tutela "antagonista" alla ablazione del bene disposta con la confisca. Pertanto, il termine per l'intervento del terzo nel procedimento principale non può essere considerato perentorio, dovendosi consentire al soggetto terzo di introdurre la domanda di tutela nelle forme consentite, ovvero tramite incidente di esecuzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MANCUSO Luigi F. A. - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. MAGI Raffael - rel. Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A.;
avverso il decreto del 27/07/2020 del TRIBUNALE di PIACENZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAGI RAFFAELLO;
lette le conclusioni del PG Baldi Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Piacenza - quale giudice della esecuzione penale - con ordinanza resa in data 27 luglio 2020 ha respinto la domanda proposta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 59, da (OMISSIS) spa e riferita ad un bene …

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