Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 151 del 2014

ECLI:IT:TARBO:2014:151SENT

Massima

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Il Consiglio comunale, nell'ambito del procedimento di approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata, gode di ampia discrezionalità valutativa, sostanzialmente corrispondente a quella che connota più in generale le scelte pianificatorie dei comuni. Pertanto, l'esame delle osservazioni presentate dai terzi non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che l'Amministrazione esprima le ragioni del proprio convincimento in modo sintetico e congruo. Il termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni previsto dalla legge regionale n. 47 del 1978 ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché l'accoglimento di un'osservazione presentata oltre tale termine non determina l'illegittimità del provvedimento di approvazione del piano particolareggiato. Inoltre, l'Amministrazione non è tenuta a instaurare un contraddittorio con il lottizzante dopo la presentazione di un'osservazione da parte di un terzo, essendo rimessa alla sua autonoma valutazione l'esame delle osservazioni formulate nel corso dell'iter di formazione del piano. Infine, le scelte urbanistiche compiute dall'Amministrazione nell'ambito dell'approvazione di un piano particolareggiato sono sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che esse risultino inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, esse risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate del privato. Nella fattispecie, la modifica apportata al piano particolareggiato in accoglimento dell'osservazione di un terzo, relativa all'inserimento di un collegamento tra l'area di quest'ultimo e la nuova viabilità di comparto, non appare palesemente illogica né in contrasto con situazioni di affidamento qualificato, non essendosi ancora formato un serio affidamento del privato circa il definitivo assetto della zona.

Sentenza completa

N. 00637/2005
REG.RIC.

N. 00151/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00637/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 637 del 2005 proposto da Ascom Technology S.r.l., in persona dell’Amministratore unico ((omissis)), e da Ascom S.p.A., in persona del ((omissis)), entrambe rappresentate e difese dall’avv. ((omissis)) e dall’avv. M. ((omissis)), con domicilio presso la Segreteria della Sezione;

contro

Comune di Formigine, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Immobiliare Mendozzi S.r.l., Credemleasing S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua
, della deliberazione del Consiglio comunale di Formigine n. 13 del 3 marzo 2005, avente ad oggetto «
controdeduzioni ed approvazione p…

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