Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13224 del 9 dicembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:13224CIV

Massima

Massima ufficiale
I rappresentanti di lista - ai quali l'art. 40 del T.U. n. 361 del 1957 (sull'elezione dei membri del Parlamento) attribuisce la qualifica di Pubblici Ufficiali - sono da considerare inclusi tra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ai quali l'art. 119 dello stesso T.U. (esteso alle elezioni comunali, provinciali e regionali dall'art. 1 della legge n. 178 del 1981) riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite, atteso che al termine "chiamati" non puo` attribuirsi un significato ostativo alla inclusione predetta e che anche i rappresentanti, ancorche` siano designati dai partiti, adempiono funzioni elettorali, contribuendo a garantire che le operazioni elettorali non si svolgano in danno delle liste rappresentate e, attraverso tale via, alla realizzazione dell'interesse pubblico relativo al concorso alla determinazione della politica nazionale secondo il dettato dell'art. 49 della Costituzione.    conforme: Sen 27/04/1987 4081 sez L Civ

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