Cassazione penale Sez. I sentenza n. 49238 del 26 novembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:49238PEN

Massima

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La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale che impediva la prevalenza di una circostanza attenuante su una aggravante consente al giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953, di rideterminare la pena inflitta con sentenza irrevocabile, affermando la prevalenza della circostanza attenuante, salvo che una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione. Ciò in quanto la Legge n. 87 del 1953, art. 30, comma 4, relativo alla cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata incostituzionale, non è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 c.p.p., essendo quest'ultima disposizione una norma processuale che disciplina il procedimento di esecuzione per l'ipotesi dell'abrogazione o della declaratoria d'incostituzionalità di una previsione incriminatrice, mentre l'art. 30, comma 4, della Legge n. 87 del 1953 ha natura sostanziale. Pertanto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Presidente

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 89/2013 TRIBUNALE di TRANI, del 08/01/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO LUIGI PIETRO; lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 8.3.2014 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale (OMISS…

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